Il cucciolo, che DEVE SEMPRE essere ceduto, quindi staccato dalla madre, dopo gli 84 giorni, deve essere accompagnato obbligatoriamente (Decreto Legislativo 529) dai seguenti documenti: 1) Certificato Genealogico (se l’allevatore o vecchio proprietario ne è già in possesso) oppure copia dei documenti che sono stati inviati all’Ufficio Centrale per richiederlo. 2) Passaggio di proprietà (il modulo firmato da cedente ed acquirente, che dovrà essere spedito all’Ufficio Centrale per la registrazione) 3) Libretto di vaccinazione. Eventuali documenti accessori possono essere certificato di buona salute e contratto di compravendita (scrittura privata) redatto dall’allevatore nel quale non si possono inserire clausole annullabili come ad esempio l’obbligo di castrazione dopo una certa età. Si ricorda che non sono validi e, quindi, annullabili clausole inserite in eventuali contratti di compravendita atte a subordinare il rilascio del Certificato Genealogico all’avvenuta sterilizzazione. Si ricorda inoltre che le Norme Tecniche di Registrazione (art. 5.6) prevedono il rilascio, a certe condizioni, del Certificato Genealogico anche all’acquirente in caso non sia stato rilasciato dal venditore.